15-03-2007
GRANDAIN 15 FEBBRAIO 2007
Regione Piemonte - Animali da compagnia: nuove regole per la vendita Vietate le manifestazioni dei cuccioli
Regione Piemonte - In Piemonte, per esercitare un'attività di vendita, di addestramento e di toelettatura degli animali da compagnia, sarà necessario dotarsi di un'autorizzazione sanitaria rilasciata dal sindaco, su istruttoria dei Servizi veterinari dell'Asl competente. Lo stabilisce una delibera della giunta regionale, approvata su proposta dell'assessore alla tutela della salute e sanità, Mario Valpreda, con cui viene recepito un accordo firmato nel 2003 tra Ministero e Regioni. Lo scopo è quello di promuovere una più corretta interrelazione tra l'uomo e gli animali e di assicurare in ogni circostanza il benessere di questi ultimi. L'autorizzazione è subordinata al rispetto di alcuni requisiti minimi: 1) relativamente alle attività di vendita, gli esercizi dovranno disporre di ricoveri dalle dimensioni minime come fissate nella scheda allegata; 2) i locali e le attrezzature utilizzate dovranno essere giudicate valide e sufficienti dai Servizi veterinari, sulla base delle esigenze igienico-sanitarie e ambientali degli animali; 3) il responsabile dovrà disporre delle cognizioni necessarie all'esercizio dell'attività, di una qualificata formazione professionale o di una comprovata esperienza nel settore degli animali da affezione valutata sulla base del curriculum vitae; 4) il titolare sarà tenuto alla predisposizione e all'aggiornamento di un registro di carico e scarico. Nel caso di cani, gatti, furetti, lagomorfi (lepri) e psittacidi (ad accezione di calopsite e pappagallini ondulati) è previsto il carico e scarico individuale (riportando per ciascun animale l'identificazione, la data di acquisizione, la provenienza, la data di cessione e la destinazione. Per altre specie (dai piccoli uccelli, ai piccoli roditori, ai pesci) il carico può essere registrato per singole partite. All'autorizzazione saranno soggette anche le attività già esistenti, per le quali è previsto un periodo di adeguamento di dodici mesi dalla data di pubblicazione della delibera. Sempre secondo il provvedimento, infine, sarà vietata la partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti di età inferiori ai quattro mesi.
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