26-07-2007
Accogliamo con piacere l'importante segnalazione di Laura Raffaeli presidente e fondatrice di Blindsight Project, onlus no profit per disabili sensoriali, per mettere in evidenza la legge n° 37 del 14. 02. 74 (Pubblicata nella G.U. 6 marzo 1974, n. 61), tuttora in vigore, relativa alla libera circolazione dei cani guida "al lavoro", quando, cioè, sono al fianco dei loro fedeli compagni di vita. Riportiamo in particolare l'articolo unico, in modo che tanti inutili equivoci ed imbarazzi possano essere evitati.
Articolo unico
Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa.
Al privo della vista è riconosciuto altresí il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida (1).
Ogni altra disposizione in contrasto o in difformità con la presente legge viene abrogata (1). (1) Si ricorda che il comma è stato aggiunto dall'art. 1, L. 25 agosto 1988, n. 376
Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare il sito: www.blindsightpro.org
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