28-05-2008
UNA INNOVATIVA SENTENZA DEL TAR DEL VENETO ANNULLA UNA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE CHE AVEVA NEGATO AD ALCUNI CITTADINI DI VIETARE LA CACCIA NEI LORO TERRENI. LA LAC DEL VENETO: RIPRISTINATO IL DIRITTO SACROSANTO DEI PRIVATI DI VIETARE LA CACCIA NEI PROPRI TERRENI.
Con la sentenza n.1206/08 del 29 aprile 2008, resa nota solo oggi (Cf. sentenza su www.lacveneto.it), il TAR del Veneto, presidente e relatore Dott. Claudio Rovis, Referendari Dott. Stefano Mielli e Marco Morgantini, ha annullato le parti di una delibera della Giunta Regionale del Veneto, la n. 2379 del 31/07/2007, con la quale veniva negato a sei cittadini, residenti nella provincia di Belluno, il diritto di vedere accolta la loro richiesta di vietare la caccia nei propri fondi agricoli e forestali. Marco Scapin, Carlo Rocco, Lucia Furlan, Marcella Del Longo, Simona Sbardellotto e Andrew Charles Gould nel febbraio del 2007 avevano presentato una domanda alla regione Veneto per chiedere che nel proprio terreno, ai sensi della legge sulla caccia (la n.157/92) venisse vietata la caccia così come previsto in particolari casi dall'articolo 15 della stessa legge. La regione, con la suddetta delibera del 31 luglio dello scorso anno, decise di negare il diritto che spettava a questi cittadini di vietare la caccia sul proprio territorio, il tutto senza motivazione alcuna. Da qui la decisione di impugnare al Tar del Veneto la delibera regionale con un ricorso realizzato, presentato e discusso al dibattimento in camera di consiglio del 29 aprile scorso, dall'Avv. Maria Caburazzi del foro di Venezia (Tel. 041/950310). Nella sentenza si legge che: "il ricorso è fondato sotto l'assorbente profilo del difetto di motivazione dedotto con il ricorso principale: dispone, invero, l'art. 15, IV comma della legge n. 157/92 che la richiesta di sottrazione del fondo all'attività venatoria è ordinariamente accolta quando "non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistica venatoria."; ed è accolta, altresì, anche quando l'attività venatoria, pur ostacolando la predetta pianificazione, si pone tuttavia in contrasto con valori economico-sociali cui deve attribuirsi tutela prioritaria. Orbene, è evidente che nel caso di specie l'Amministrazione non si è pronunciata né in merito alla necessità dei fondi dei ricorrenti ai fini dell'attuazione della pianificazione faunistica venatoria (art. 15, IV comma, I parte), né in merito alla valenza, prioritaria o recessiva, delle attività economiche e/o sociali svolte dai ricorrenti nei propri fondi rispetto all'esercizio dell'attività venatoria, apparendo, in tale contesto, riduttivo l'attuato riferimento alle circostanze limitative dell'attività venatoria stessa contemplate negli artt. 21 e 31 della legge n. 157/92 e 27 e 35 della LR n. 50/93: dovendosi invece, come si è detto, effettuare una valutazione per comparazione all'esito della quale, se ritenuta cedente, escludere l'attività della caccia); che, dunque, il proposto gravame è fondato e va accolto nei limiti dell'interesse dei ricorrenti;" La LAC del Veneto durante la finestra temporale di soli 30 giorni coincidente con il mese di febbraio del 2007, periodo nel quale si potevano presentare le domande per vietare la caccia, si era impegnata attivamente affinché il maggior numero di cittadini venisse a conoscenza della possibilità di vietare la caccia nel proprio terreno tramite la stesura di un apposito vademecum e l'acquisto di intere pagine di quotidiani delle sette province del Veneto (CF. comunicato del 26 gennaio 2007 su www.lacveneto.it). Andrea Zanoni presidente della LAC - Lega Abolizione Caccia del Veneto, ha dichiarato: "Questa importante ed innovativa sentenza ha reso giustizia ripristinando il diritto, violato dalla regione, secondo il quale ogni possessore di terreni poteva vietare la caccia nei propri terreni per particolari motivi ed esigenze. Si tratta di un bello smacco per la regione e per l'attuale assessore alla caccia Elena Donazzan che evidentemente considerano prioritario il diritto dei cacciatori di sparare ovunque rispetto al diritto sacrosanto dei privati di tenere lontane dai loro beni, dai loro cari, dai loro animali, dalla loro attività economica e dalla loro abitazione le armi da caccia, i cani da caccia e i cacciatori. Un sentito ringraziamento va all'avvocato Maria Caburazzi al quale va il merito di questa importante vittoria contro la caccia indiscriminata."
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